Atto costitutivo e statuto



ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA
DEL FAGIOLO GIALÉT DELLA VALBELLUNA
ATTO COSTITUTIVO
Il giorno 12 del mese di SETTEMBRE 2012 alle ore 18.30, nella sala di Villa Tomitano a
Vellai di Feltre (Belluno) sono presenti i signori:
Laura Solinas, CF SLNLRA56S57F205I, nata a Milano il 17/11/1956 e residente a Belluno in
via Visome, 18, Passaporto n° YA2409276 rilasciato dalla Questura di Belluno il 10/10/2011
Christian Olivo, CFLVOCRS72A07G642B nato a Valle di Cadore il 7/1/1972 e ivi residente a
in via Carducci 26, CI n° AJ5567699 rilasciata da Comune di Valle di Cadore il 4/5/2005
Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera Associazione
Culturale denominata :

ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEL FAGIOLO GIALÉT DELLA VALBELLUNA
I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega al
presente atto, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano.
I costituenti nominano presidente Laura Solinas e le conferiscono mandato per la
registrazione del presente atto e l’espletamento di ulteriori adempimenti necessari.
Tutte le spese sono a carico dell’Associazione costituenda. Alle ore 20.00 la seduta viene
tolta previa stesura, lettura e approvazione dell’allegato Statuto.




STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
PER LA TUTELA DEL FAGIOLO GIALÉT DELLA VAL BELLUNA
ART. 1 costituzione, denominazione, durata e sede
E’ costituita, a tempo indeterminato e nel rispetto del Codice Civile e della normativa in
materia, l’associazione culturale denominata: “ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEL
FAGIOLO GIALÉT DELLA VAL BELLUNA” con sede in Feltre, Villa Tomitano di Vellai.
ART. 2 caratteristiche e scopi dell’associazione
L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività culturale .
L’associazione viene costituita per tutelare il Fagiolo Gialét, comprovato che nel territorio
della Provincia di Belluno:
-la coltivazione del Fagiolo Gialét in Val Belluna è documentata fin dai secoli scorsi, e il
prodotto è rinomato per le sue caratteristiche e qualità;
- Il Fagiolo Gialét è stato inserito ai sensi del D.M. n° 350/99 nell’Elenco nazionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- Il Fagiolo Gialét è stato inserito tra le varietà locali di specie agraria a rischio di erosione
genetica, nel Programma di sviluppo rurale del Veneto per gli anni 2000-2006 e 2007-2013;
- sono state effettuate nel territorio provinciale specifiche attività tecniche sperimentali per il
recupero, conservazione, caratterizzazione, moltiplicazione, tutela e promozione del seme di
Fagiolo Gialét, attraverso le attività svolte dall’I.I.S. Agrario “A. Della Lucia” di Feltre, l’Istituto
di Genetica Agraria “Strampelli” di Lonigo, l’Azienda Veneto Agricoltura della Regione Veneto,
la Direzione Produzioni Agroalimentari della Regione Veneto, il Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi, la Cooperativa Agricola La Fiorita di Cesiomaggiore e l’Associazione Slow-Food;
- Il Fagiolo Gialét rappresenta per l’area bellunese una risorsa economica, turistica,
gastronomica e culturale in grado di integrare un reddito dei produttori che operano in una
zona svantaggiata di montagna, favorendo la permanenza sul territorio della popolazione;
- Il Fagiolo Gialét rientra a pieno titolo nelle richieste e negli orientamenti della UE,
particolarmente nelle disposizioni riguardanti la valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali;
L’Associazione, per salvaguardare la tipicità e le caratteristiche peculiari del fagiolo Gialét
della Valbelluna, valorizzarlo e propagandarne il consumo pertanto studia, mette a punto,
divulga criteri atti a:
- attuare opportune iniziative di studio, ricerca, pratica colturale tendenti al perfezionamento e
al miglioramento qualitativo della coltura della fagiolo Gialét e dei suoi derivati e trasformati,
dando agli associati le necessarie direttive e l’assistenza di carattere tecnico per una
coltivazione sostenibile a indirizzo biologico e favorendo a tale proposito l’istruzione e
l’aggiornamento professionale dei produttori e dei potenziali consumatori;
- distinguere e garantire il fagiolo Gialét anche mediante l’ottenimento, la registrazione,
l’utilizzazione e l’apposizione di marchi speciali e contrassegni, depositati a norma di legge,
curando la difesa della denominazione stessa, in Italia e all’estero, in armonia con la
disposizioni legislative italiane e comunitarie e con le convenzioni internazionali, alle quali
l’Italia abbia aderito o aderisca, circa l’uso delle denominazioni di origine tipiche dei prodotti
alimentari;
- esercitare un’attiva vigilanza sulla produzione e sul commercio del fagiolo Gialét nonché
sull’uso della sua denominazione e di eventuali marchi e contrassegni consorziali, anche
unitamente agli appositi organi governativi, per impedire e reprimere abusi e irregolarità a
danno degli interessi e dei diritti degli associati e quindi dei consumatori;
- mettere a disposizione dello Stato, delle Regioni, delle Province o di altri enti e associazioni
la propria organizzazione, per conto degli stessi, di funzioni aventi attinenza con gli scopi del
l’Associazione.
Per raggiungere i suoi scopi l’Associazione può:
- essere soggetto legittimato a presentare domanda e ottenere riconoscimento della
denominazione di origine protetta (DOP) o della indicazione geografica protetta
(IGP) ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
- promuovere l’ottenimento e la registrazione di marchi;
- promuovere ed ottenere la certificazione dei semi a livello locale e nazionale;
- promuovere e coordinare l’assistenza tecnica e la formazione degli associati;
- stipulare accordi, convenzioni, studi, ricerche con Enti, Istituti, Laboratori,Associazioni,
Cooperative, Consorzi;
- informare ad assistere i consorziati negli adempimenti alle norme legislative;
- costituire campi seme per la conservazione e produzione di seme di Fagiolo Gialét;
- definire programmi finalizzati al miglioramento qualitativo del Fagiolo Gialét;
- organizzare e promuovere occasioni divulgative sulle caratteristiche del prodotto ad
esempio partecipando a mostre mercato, manifestazioni, fiere, corsi, incontri
culturali, visite di aggiornamento e quant’altro ritenuto utile
- ricevere contributi da enti pubblici e privati, sempre al fine di studiare, preservare e
tutelare il prodotto in oggetto.
ART. 3 caratteristiche del prodotto la cui tutela è oggetto sociale
Per fagiolo Gialét della Valbelluna si deve intendere la popolazione di phaseolus vulgaris,
così come descritto nella scheda di Iscrizione all’Elenco Nazionale dei Prodotti Agroalimentari
Tradizionali e prodotto nelle zone di cui all’art. 4 con l’osservanza degli usi locali, leali e
costanti, con le tecniche colturali definiti dal Disciplinare Tecnico di Produzione approvato, i
requisiti e le caratteristiche merceologiche tradizionali e fissate dalle leggi e dai regolamenti
vigenti, la cui commercializzazione e vendita deve avvenire solo ed esclusivamente secondo
le modalità indicate dall’Associazione.
ART. 4 soci
1. Sono ammessi all’Associazione: produttori di Fagiolo Gialét singoli o associati, che
abbiano i loro appezzamenti, che coltivino e raccolgano il prodotto nella zona di produzione
(provincia di Belluno); Soggetti privati, operatori e imprenditori la cui attività è attinente alla
trasformazione, utilizzazione, valorizzazione e promozione del Fagiolo Gialét; Comuni,
Comunità Montane, Amministrazioni Provinciali, Istituti di Istruzione e di Ricerca, ricercatori e
studiosi, C.C.I.A.A. ed Enti Pubblici anche in qualità di tutela territoriale; Associazioni di
produttori, associazioni di categoria, associazioni culturali;
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità
impegnandosi a versare la quota associativa. L’eventuale diniego va motivato.
ART. 5 diritti e obblighi dei soci
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per
le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
I soci devono versare nei termini la quota associativa, che è intrasmissibile, rispettare il
presente statuto ed eventuali regolamenti e decisioni assunte.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e
gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 6 organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono: Assemblea dei soci; Consiglio direttivo; Presidente.
Tutte le cariche sociali sono elettive, assunte e assolte a totale titolo gratuito.
ART. 7 Assemblea dei soci
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne
fa le veci mediante avviso scritto o e-mail contenente l’ordine del giorno dei lavori, da inviare
almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando
il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento
dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la
maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche
nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei
rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti gli
associati e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei
soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne
devolve il patrimonio col voto favorevole di 2/3 dei soci.
ART. 8 Compiti dell’assemblea e verbali
L’assemblea deve:
- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l’importo della quota sociale;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusionedei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottopostole dal Consiglio
direttivo.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale, redatto da un
componente dell’assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 9 Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri compreso tra cinque e nove, eletti
dall’assemblea tra i propri componenti. Almeno la metà più uno dei membri del Consiglio
Direttivo devono essere produttori di fagiolo Gialét.
Dura in carica 2 anni e i suoi membri possono essere rieletti. Il Consiglio direttivo è
validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non
espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale
sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
ART. 10 Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e
l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni
ordinarie che straordinarie. In caso di impedimento o impossibilità de Presidente a compiere
atti necessari, provvederà il consigliere più anziano di età tra quelli in grado di provvedere.
ART. 11 Recesso ed esclusione dall’associazione
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto, su proposta del Consiglio Direttivo
e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
ART. 12 Risorse economiche
1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da contributi e quote
associative; donazioni e lasciti; ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
organizzazioni.
ART. 13 Rendiconto economico-finanziario
Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio
di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative
all’anno trascorso, e dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura
dell’esercizio sociale. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per
l’esercizio annuale successivo e deve essere approvato entro il 30 aprile.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato
dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto,
depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può
essere consultato da ogni associato.
ART. 14 Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le
modalità di cui all’art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a
finalità di utilità sociale.
ART. 15 Consorzi /Coordinamenti
L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può
aderire ad associazioni o consorzi che operano nel medesimo ambito o che in altro modo
forniscano sinergie nel raggiungimento dei compiti statutari.
ART. 16 Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
Belluno, 12 settembre 2012
Laura Solinas _______________
Christian Olivo _ _______________

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